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I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese precedente. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on

I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese precedente. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on

I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese precedente. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on

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I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese precedente. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il quarto trimestre dell'anno precedente. Il contributo è legato alla paga effettiva oraria. Gli elementi che compongono la paga oraria sono: - la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti - il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito

Termine ultimo per il versamento dell'eventuale importo a conguaglio contributivo relativo all'anno precedente. N.B.: il conguaglio contributivo 2023 può essere rateizzato in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2025, ad un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico alla propria banca).